Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l’energia solare in energia elettrica. Un impianto fotovoltaico è composto da: moduli o pannelli fotovoltaici; inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata; quadri elettrici e cavi di collegamento. I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché converte la radiazione solare in energia elettrica.

I vantaggi possono riassumersi in: assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante; risparmio di combustibili fossili; affidabilità degli impianti poiché non esistono parti in movimento; costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo; modularità del sistema (per aumentare la potenza dell’impianto è sufficiente aumentare il numero dei moduli). Peraltro è da tener presente che l’impianto fotovoltaico è caratterizzato da un elevato costo iniziale (dovuto essenzialmente all’elevato costo dei moduli) e dalla variabilità della fonte energetica (il sole).

Entrambe le tipologie d’impianto utilizzano il sole come fonte energetica, catturandone la radiazione attraverso superfici captanti: mentre i moduli fotovoltaici trasformano direttamente la radiazione solare in elettricità, i pannelli solari termici utilizzano l’energia termica del sole per riscaldare l’acqua da utilizzare per uso igienico sanitario o per il riscaldamento degli ambienti.

I moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertinenza di un immobile (tetto, facciata, terrazzo) o sul terreno. La decisione deve essere presa in base all’esistenza sul sito d’installazione dei seguenti requisiti: disponibilità di spazio necessario per installare i moduli; corretta esposizione ed inclinazione della superficie dei moduli. Le condizioni ottimali per l’Italia sono: esposizione SUD (accettabile anche SUD-EST, SUD-OVEST, con ridotta perdita di produzione); inclinazione 30-35 °; assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento.

Facendo riferimento soprattutto alle piccole applicazioni (tetti fotovoltaici) e a moduli di silicio cristallino, un valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 8 mq per kW di potenza nominale installata.

La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori: radiazione solare incidente sul sito d’installazione; orientamento ed inclinazione della superficie dei moduli; assenza/presenza di ombreggiamenti; prestazioni tecniche dei componenti dell’impianto (moduli, inverter ed altre apparecchiature). Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed assenza di ombreggiamento, in Italia è possibile stimare le seguenti producibilità annue: regioni settentrionali 1.150 kWh/anno regioni centrali 1.450 kWh/anno regioni meridionali 1.650 kWh/anno E’ opportuno sottolineare che il consumo annuo elettrico medio di una famiglia è pari a circa 3.000 kWh .

Valori orientativi vanno da 7.000 euro per kW per gli impianti di taglia fino a 10 kW a poco meno di 5.000 euro per kW per impianti di taglia superiore ai 300 kW.

Il costo annuo di manutenzione è abbastanza contenuto: normalmente è stimato in circa l’1% del costo d’impianto.

Nelle analisi tecniche ed economiche si usa fare riferimento ad una vita utile complessiva di 20 anni. In particolare, i moduli, che rappresentano i componenti economicamente più rilevanti, hanno in generale una durata di vita garantita dai produttori fino a 25 anni.

In prima approssimazione si può stimare un tempo di ritorno del capitale investito compreso tra 8 e 12 anni. Tuttavia bisogna tener conto di alcune variabili. La redditività di una iniziativa fotovoltaica dipende direttamente dalla quantità di radiazione solare disponibile (latitudine del sito d’installazione ed orientamento), dal costo specifico dell’investimento (taglia dell’impianto) e dalla valorizzazione dell’energia prodotta (diversificazione delle tariffe incentivanti e modalità di utilizzo dell’energia).

Poiché le autorizzazioni possono variare da Regione a Regione, è necessario che il richiedente verifichi presso l’Ufficio tecnico del Comune le autorizzazioni necessarie al suo impianto. Normalmente per un impianto fotovoltaico di piccola taglia (potenza nominale fino a 20 kW) da installare su un edificio o sul terreno, è sufficiente una semplice dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) come per qualsiasi altro intervento di manutenzione straordinaria. Viceversa nel caso in cui il sito di installazione ricada in un’area protetta, soggetta a vincoli paesaggistici o architettonici, occorre richiedere un “nulla osta” alla competente autorità sul territorio (Ente locale, Ente parco, Sovrintendenza, ….).

Possono beneficiare dell’incentivazione (art. 3 del DM 19 febbraio 2007) le persone fisiche;le persone giuridiche;i soggetti pubblici;i condomini di unità abitative e/o di edifici.

Sì, ma è necessaria l’autorizzazione dell’Assemblea Condominiale.

Sì, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale.

Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all’energia prodotta, esclusivamente gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 1, collegati alla rete elettrica, che entrino in esercizio in data successiva alla delibera dell’AEEG (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 19 febbraio 2007) e il 31 dicembre 2008. Successivamente la tariffa verrà decurtata del 2% per ogni anno successivo al 2008.

Sì, possono essere incentivati gli impianti entrati in esercizio tra il 01.10.2005 e la data della prossima delibera dell’AEEG sul Conto Energia, purchè non abbiano già beneficiato dei precedenti Conto Energia; in tal caso la domanda per l’incentivo dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dalla delibera dell’AEEG.

La potenza nominale cumulativa incentivabile è di 3000 MW. La prima tappa è fissata a 1200 MW, raggiunta la quale verranno incentivati anche gli impianti che entreranno in esercizio entro 14 mesi. Entro 6 mesi dal raggiungimento dei 1200 MW saranno presi dei provvedimenti per raggiungere l’obiettivo nazionale di 3000 MW entro il 2016.

Mentre con l’espressione “incentivazione in conto capitale” si intende la corresponsione di un contributo per l’investimento necessario per la realizzazione di un impianto, con l’espressione “conto energia” viene indicato un meccanismo di incentivazione (quello previsto dal DM 28 luglio 2005 e modificato dal DM 19 febbraio 2007) che remunera l’elettricità prodotta da un impianto.

L’elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe incentivanti è quella prodotta dall’impianto, misurata da un apposito contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

E’ possibile ed è particolarmente utile per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete elettrica (rifugi di montagna, ecc.), la cui produzione non è incentivata. Per gli impianti collegati alla rete, incentivati se di potenza fra 1 e 1000 kW, l’energia in eccesso rispetto ai consumi viene ceduta alla rete per: essere successivamente consumata nei periodi in cui la produzione è inferiore al consumo (scambio sul posto) essere venduta (cessione in rete).

La tariffa incentivante dell’impianto è determinata in funzione della classe di potenza, della tipologia dell’impianto e dell’anno di entrata in esercizio dell’impianto,(art. 2)

Sono gli impianti realizzati a terra oppure in modo non complanare alla superficie su cui sono installati, ad esclusione di quelli parzialmente integrati.

Quelli installati su tetti piani e terrazze, per i quali la quota pari alla metà dell’altezza dei moduli non superi l’altezza della balaustra perimetrale; in caso contrario risultano non integrati. Sono inoltre quelli realizzati in modo complanare alle superfici su cui sono fissati (coperture, facciate, balaustre, parapetti) o agli elementi di arredo urbano e viario.

Quando i moduli fotovoltaici sostituiscono i materiali di copertura o rivestimento tetti o facciate, aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica. – Quando la struttura di copertura di pensiline, pergole e tettoie è costituita da moduli fotovoltaici. – Quando i moduli sostituiscono il materiale trasparente o semi-trasparente atto a permettere l’illuminamento naturale interno agli edifici. – Quando i moduli sostituiscono parte dei pannelli fonoassorbenti delle barriere acustiche. – Quando i moduli costituiscono la parte esposta al sole della superficie riflettente di elementi di illuminazione. – Quando i sistemi frangisole sono costituiti da moduli fotovoltaici. – Quando gli elementi di rivestimento e copertura di parapetti sono sostituiti da moduli. – Quando le superfici vetrate delle finestre sono costituite da moduli. – Quando i moduli costituiscono elementi strutturali di persiane. – Quando i moduli fotovoltaici costituiscono rivestimento o copertura aderente alla superficie delle tipologie precedentemente descritte.

L’incentivazione è erogata per venti anni. Al termine del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti da: scambio sul posto dell’elettricità, e quindi risparmio sulla bolletta; cessione in rete con vendita dell’energia.

Le tariffe incentivanti sono pubblicate sul sito www.grtn.it.

L’incentivo viene erogato dal Gestore Servizi Elettrici – GSE. L’ammontare dovuto al soggetto responsabile è pari al prodotto tra l’energia generata dall’impianto, misurata da un contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, e la tariffa incentivante riconosciuta al soggetto responsabile. Le risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3

Sì, in aggiunta alle tariffe incentivanti, che remunerano l’elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici, per gli impianti fino a 20 kW è possibile scegliere una delle seguenti due opzioni: – accedere al servizio di scambio sul posto, che consiste nel consegnare alla rete l’energia prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi oppure al contrario nel prelevare dalla rete l’energia necessaria ai propri consumi in eccesso rispetto alla propria produzione, effettuando i relativi conguagli con il distributore a fine anno. Dal punto di vista della regolazione delle partite economiche ciò significa che a fine anno si porterà a credito, per utilizzarla nei tre anni successivi, l’energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi o si pagherà l’energia consumata in eccesso rispetto alla produzione annua; – cedere alla rete tutta l’energia prodotta ai prezzi fissati dall’AEEG. Per gli impianti di potenza superiore ai 20 kW si diventa produttori di energia, che verrà pagata a prezzo AEEG.

Non è possibile comunque cumulare la tariffa incentivante con i certificati verdi e i titoli di efficienza energetica,con incentivi pubblici in conto capitale oltre il 20% del costo dell’investimento, con gli impianti per i quali è stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, come da finanziaria 2007, con gli impianti realizzati per obblighi di legge 192/2005 e 296/2006 che entreranno in esercizio dopo il 31.12.2010;invece scuole pubbliche o paritarie e strutture sanitarie pubbliche possono cumulare incentivi con contributi in conto capitale e/o interessi di qualunque entità.